Protocollo

Art. 14

In vigore dal 7 giu 1977
Gli esperti non membri del personale che esercitano funzioni presso il Centro o compiono missioni per quest'ultimo godono, nell'esercizio delle loro funzioni o nel compimento delle loro missioni e durante i viaggi effettuati nell'ambito di tali funzioni o missioni, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni seguenti, in quanto siano loro necessari per l'esercizio delle loro funzioni o per il compimento delle loro missioni: a) immunità giurisdizionale, anche dopo la cessazione delle loro funzioni presso il Centro, per gli atti, ivi compresi parole e scritti, da loro compiuti in qualità di esperti ed entro i limiti delle loro competenze; tale immunità è tuttavia priva di effetto nel caso d'infrazione alla regolamentazione della circolazione commessa da un esperto o in caso di danno causato da un veicolo di sua proprietà o da lui guidato; b) inviolabilità di tutti i loro incartamenti e documenti ufficiali; c) beneficio delle stesse agevolazioni doganali per i bagagli personali e degli stessi privilegi in materia di regolamentazione monetaria e dei cambi che sono accordati alle persone inviate da governi stranieri in missione ufficiale temporanea.
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