Protocollo
Art. 17
In vigore dal 7 giu 1977
Il Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista all', paragrafo 3, lettera o) della Convenzione, determina le categorie di membri del personale cui si applicano, in tutto o in parte, gli , nonché le categorie di esperti cui si applica l'. Nomi, qualità ed indirizzi delle persone comprese nelle suddette categorie sono periodicamente comunicate agli Stati membri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-04-13;216#art-p-17