Protocollo
Art. 22
In vigore dal 7 giu 1977
Su decisione del consiglio che delibera all'unanimità, il Centro può concludere accordi complementari con ogni Stato membro ai fini dell'esecuzione del presente protocollo nonché altri accordi atti a garantire il buon funzionamento del Centro e la salvaguardia dei suoi interessi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-04-13;216#art-p-22