Protocollo
Art. 24
In vigore dal 7 giu 1977
1. Ciascuno Stato membro può sottoporre al tribunale d'arbitrato previsto dall' della Convenzione qualsiasi controversia:
- relativa ad un danno causato dal Centro;
- ovvero che implichi un obbligo non contrattuale del Centro;
- ovvero in cui sia implicato un membro del personale o un esperto del Centro nei cui confronti possa essere invocata l'immunità giurisdizionale a norma dell' o dell', purchè questa non sia decaduta in forza dell'.
2. Se uno Stato membro ha l'intenzione di sottoporre una controversia all'arbitrato, esso notifica la sua intenzione al direttore, che ne informa immediatamente ciascuno Stato membro.
3. La procedura prevista al paragrafo 1 non si applica alle controversie tra il Centro e i membri del personale che si riferiscano alle condizioni di servizio di questi ultimi.
4. La sentenza del tribunale d'arbitrato è definitiva e senza ricorso; le parti devono conformarvisi. In caso di contestazione sul senso o la portata della sentenza, spetta al tribunale d'arbitrato interpretarla a richiesta dell'una o dell'altra parte.
Storico versioni
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