Convenzione

Art. 24

In vigore dal 7 giu 1977
Il Segretariato Generale del Consiglio delle Comunità Europee notifica agli Stati firmatari ed aderenti: a) ogni firma della presente Convenzione; b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione; c) l'entrata in vigore della presente Convenzione; d) ogni notifica scritta dell'accettazione di emendamenti della presente Convenzione; e) l'entrata in vigore di ogni emendamento; f) ogni denuncia della presente Convenzione o perdita della qualità di membro del Centro. Non appena la presente Convenzione entrerà in vigore, il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità Europee provvederà alla sua registrazione presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;216#art-c-24

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