Convenzione

Art. 20

In vigore dal 7 giu 1977
Lo Stato membro che non adempia agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione può essere privato della sua qualità di membro mediante decisione adottata dal Consiglio conformemente all', paragrafo 1, lettera c). Le disposizioni dell', paragrafi 2 e 3 sono applicabili per analogia.
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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;216#art-c-20

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