Convenzione

Art. 15

In vigore dal 7 giu 1977
1. Ciascuno Stato membro beneficia, a titolo gratuito, per le proprie necessità nel settore della previsione meteorologica, di una licenza non esclusiva e di ogni altro diritto d'uso non esclusivo, sui diritti di proprietà industriale, sui programmi di ordinatori e sulle cognizioni tecnologiche che sono conseguenti ai lavori eseguiti in applicazione della presente Convenzione e che appartengono al Centro. 2. Quando i diritti di cui al paragrafo 1 non appartengono al Centro, quest'ultimo si adopererà per ottenere i diritti necessari secondo le condizioni fissate dal Consiglio. 3. Le condizioni alle quali le licenze di cui al paragrafo 1 possono essere estese ad applicazioni diverse dalle previsioni meteorologiche sono oggetto di una decisione del Consiglio adottata conformemente all', paragrafo 3, lettera l).
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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;216#art-c-15

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