Convenzione
Art. 12
In vigore dal 7 giu 1977
1. Il bilancio del Centro è stabilito per ogni esercizio finanziario, prima dell'apertura del medesimo, alle condizioni fissate dal regolamento finanziario.
Le spese del Centro sono coperte con i contributi finanziari degli Stati membri e con gli eventuali altri introiti del Centro.
Nel bilancio, le spese e le entrate devono essere in equilibrio.
Esso è stabilito nella moneta dello Stato in cui ha sede il Centro.
2. Tutte le spese e le entrate del Centro devono formare oggetto di previsioni particolareggiate per ogni esercizio finanziario e devono essere iscritte nel bilancio.
Alle condizioni previste dal regolamento finanziario possono essere concessi stanziamenti d'impegno per un periodo eccedente l'esercizio finanziario.
Viene inoltre stabilita una stima globale delle spese e delle entrate, suddivise per grandi categorie, da prevedere per i tre esercizi successivi.
3. Il Consiglio, che delibera conformemente all', paragrafo 2, lettera b), adotta il bilancio di ogni esercizio e la tabella dell'organico ad esso allegata nonché, eventualmente, i bilanci suppletivi o rettificativi, ed approva la stima globale delle spese e delle entrate da prevedere per i tre esercizi successivi.
4. L'adozione del bilancio da parte del Consiglio comporta:
a) l'obbligo per ogni Stato membro di mettere a disposizione del Centro i contributi finanziari fissati nel bilancio;
b) l'autorizzazione, per il direttore, di procedere agli impegni ed alle spese nel limite degli stanziamenti che sono stati autorizzati.
5. Se all'inizio di un esercizio finanziario il bilancio non è ancora stato adottato dal Consiglio, il direttore potrà procedere mensilmente agli impegni e alle spese per capitoli, purchè non superino un dodicesimo degli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'esercizio precedente, senza che tale misura possa avere l'effetto di mettere a sua disposizione stanziamenti superiori ad un dodicesimo di quelli previsti nel progetto del bilancio.
Gli Stati membri versano ogni mese, a titolo previsionale, conformemente alla tabella di cui all', le somme necessarie per garantire l'applicazione delle disposizioni del primo comma.
6. Il bilancio è eseguito alle condizioni fissate dal regolamento finanziario.
Storico versioni
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