Convenzione
Art. 9
In vigore dal 7 giu 1977
1. Il direttore è il capo dei servizi del Centro. Egli rappresenta quest'ultimo nei rapporti esterni. Egli presiede, sotto l'autorità del Consiglio, all'attuazione dei compiti devoluti al Centro. Prende parte a tutte le riunioni del Consiglio, senza diritto di voto.
Il Consiglio designa la persona che assicura l'interim del direttore.
2. Il direttore:
a) adotta tutte le misure necessarie per il buon funzionamento del Centro;
b) esercita, fatto salvo il disposto dell', paragrafo 4, i poteri che gli sono conferiti dallo statuto del personale;
c) sottopone al Consiglio il progetto di programma di attività del Centro cui sono acclusi i pareri e le raccomandazioni del Comitato consultivo scientifico;
d) prepara ed esegue il bilancio del Centro conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario;
e) tiene il conto esatto di tutte le entrate e spese del Centro, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario;
f) sottopone annualmente all'approvazione del Consiglio i conti relativi all'esecuzione del bilancio e il consuntivo delle attività e delle passività, elaborati conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario, nonché la relazione di attività del Centro;
g) conclude, conformemente all', paragrafo 1, lettera e) e paragrafo 3, lettera k), gli accordi di cooperazione necessari per la realizzazione degli obiettivi del Centro.
3. Nell'adempimento delle sue funzioni, il direttore è assistito dal personale del Centro.
Storico versioni
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