Convenzione

Art. 4

In vigore dal 7 giu 1977
1. Il Consiglio dispone dei poteri e adotta, i provvedimenti necessari all'esecuzione della presente Convenzione. 2. Il Consiglio è composto al massimo di due rappresentanti per ogni Stato membro; uno dei due dovrebbe essere un rappresentante del suo servizio meteorologico nazionale. I rappresentanti possono essere assistiti nelle riunioni del Consiglio da consulenti. Un rappresentante dell'Organizzazione meteorologica mondiale e invitato a partecipare ai lavori del Consiglio in qualità di osservatore. 3. II Consiglio elegge tra i suoi membri un presidente ed un vicepresidente i cui mandati durano un anno e che non possono essere rieletti più di due volte consecutive. 4. Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno. Esso viene convocato a richiesta del presidente o a richiesta di almeno un terzo degli Stati membri. Le riunioni del Consiglio si tengono nella sede del Centro, a meno che il Consiglio decida altrimenti in casi eccezionali. 5. Per l'esecuzione del loro mandato, il presidente e il vicepresidente possono fare appello al concorso del direttore. 6. Il Consiglio può istituire comitati a carattere consultivo di cui determina la composizione e il mandato.
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