Convenzione
Art. 7
In vigore dal 7 giu 1977
1. Il Comitato consultivo scientifico è composto di dodici membri nominati dal Consiglio a titolo personale per una durata di quattro anni. Esso è rinnovato per un quarto ogni anno, restando inteso che ciascuno dei membri non può accettare più di due mandati consecutivi.
Un rappresentante dell'Organizzazione meteorologica mondiale è invitato a partecipare ai lavori del comitato.
I membri del Comitato sono scelti tra i ricercatori degli Stati membri in modo da rappresentare la gamma più estesa possibile di discipline aventi attinenza con le attività del Centro. Il direttore presenta al Consiglio un elenco di candidati.
2. Il Comitato formula pareri e raccomandazioni al Consiglio sul progetto di programma di attività del Centro elaborato dal direttore e su qualsiasi altro problema presentatogli dal Consiglio. Il direttore tiene il Comitato al corrente dell'esecuzione del programma. Il Comitato esprime pareri sui risultati ottenuti.
3. Il Comitato può invitare taluni esperti, in particolare persone facenti parte dei servizi che utilizzano le prestazioni del Centro, a partecipare ai suoi lavori quando si tratti di risolvere determinati problemi.
4. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
Quest'ultimo entra in vigore dopo essere stato approvato dal Consiglio che delibera conformemente all', paragrafo 3, lettera g).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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