Convenzione
Art. 6
In vigore dal 7 giu 1977
1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità:
a) fissa il limite massimo delle spese per l'esecuzione del programma delle attività del Centro relativo ai cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente Convenzione;
b) delibera sull'ammissione di nuovi membri, conformemente alle disposizioni dell', e ne stabilisce le condizioni conformemente alle disposizioni dell', paragrafo 3;
c) decide, conformemente alle disposizioni dell', in merito al ritiro della qualità di membro ad uno Stato, il quale non partecipa al voto su questo punto;
d) decide in merito allo scioglimento, del Centro conformemente alle disposizioni dell', paragrafi 1 e 2;
e) autorizza il direttore a negoziare accordi di cooperazione con degli Stati; esso può autorizzano a concludere detti accordi;
f) conclude, con uno o più Stati membri, conformemente alle disposizioni dell' del protocollo sui privilegi e le immunità previsto all', ogni accordo complementare per l'esecuzione di tale protocollo.
2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza dei due terzi degli Stati membri, semprechè l'insieme dei contributi di questi Stati rappresenti almeno due terzi del totale dei contributi nel bilancio del Centro:
a) adotta il regolamento finanziario del Centro;
b) adotta, conformemente alle disposizioni dell', paragrafo 3, il bilancio annuale e la tabella dell'organico del Centro ad esso allegata ed eventualmente i bilanci suppletivi o rettificativi ed approva la valutazione globale delle spese e delle entrate da prevedere per i tre esercizi successivi; se non ha ancora adottato tale bilancio, autorizza il direttore a procedere, nel corso di un mese determinato, ad impegni e spese superiori ai limiti di cui all', paragrafo 5, primo comma;
c) decide, su proposta del direttore, in merito ai beni immobili ed alle attrezzature il cui acquisto o affitto da parte del Centro comporti una spesa rilevante;
d) delibera sulle misure da prendere in caso di denuncia della presente Convenzione ai sensi dell';
e) decide l'eventuale mantenimento del Centro, nel caso di denuncia della presente Convenzione ai sensi dell', paragrafo 1; gli Stati membri che procedono alla denuncia non partecipano al voto su tale punto;
f) fissa, conformemente all', paragrafo 3, le modalità di liquidazione del Centro in caso di scioglimento del medesimo.
3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza di due terzi:
a) adotta il proprio regolamento interno;
b) adotta lo statuto e la tabella degli stipendi del personale del Centro, stabilisce la natura e le norme relative alla concessione dei vantaggi accessori di cui il personale beneficia e fissa i diritti degli agenti relativi ai diritti di proprietà industriale e ai diritti d'autore derivanti da lavori effettuati dagli agenti nell'esercizio delle loro funzioni;
c) approva l'accordo da concludere, conformemente alle disposizioni dell', tra il Centro e lo Stato nel cui territorio è situata la sede del Centro;
d) nomina il direttore del Centro e il suo supplente per una durata di cinque anni al massimo; il loro mandato può essere rinnovato una o più volte, ogni volta per una durata non superiore a cinque anni;
e) fissa il numero dei revisori dei conti, la durata del loro mandato, l'ammontare della loro retribuzione e procede alla loro nomina conformemente all', paragrafo 2;
f) può porre fine al mandato del direttore o del suo supplente o procedere alla loro sospensione conformemente alle disposizioni statutarie loro, applicabili;
g) approva il regolamento interno del Comitato consultivo scientifico conformemente all' paragrafo 4;
h) fissa, conformemente all', paragrafi 1 e 3, la tabella dei contributi finanziari degli Stati membri e decide di ridurre temporaneamente il contributo di uno Stato membro in circostanze speciali riguardanti tale Stato, conformemente all', paragrafo 2;
i) adotta, fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, lettera a), il programma di attività del Centro, conformemente alle disposizioni dell';
j) delibera ogni anno, dopo aver preso conoscenza della relazione dei revisori dei conti, sui conti dell'esercizio trascorso, nonché sul bilancio delle attività e delle passività del Centro e dà atto al direttore dell'esecuzione del bilancio;
k) autorizza il direttore a negoziare accordi di cooperazione con gli organismi scientifici e, tecnici nazionali degli Stati membri, e con le organizzazioni internazionali scientifiche o tecniche governative o non governative le cui attività hanno un rapporto con i suoi obiettivi; può autorizzarlo a concludere tali accordi;
l) fissa le condizioni alle quali l'utilizzazione delle licenze di cui gli Stati membri beneficiano conformemente all', paragrafi 1 e 2 può essere estesa ad applicazioni diverse dalle previsioni meteorologiche;
m) decide sull'eventuale mantenimento del diritto di voto di uno Stato membro nel caso previsto dall', paragrafo 2. Lo Stato membro in questione non partecipa al voto su questo punto;
n) adotta, conformemente all', le raccomandazioni rivolte agli Stati membri sugli emendamenti da apportare alla presente Convenzione;
o) determina, conformemente all' del protocollo sui privilegi e sulle immunità previsto all', le categorie di membri del personale cui si applicano, in tutto o in parte, gli di tale protocollo, nonché le categorie di esperti cui si applica l' dello stesso protocollo.
4. Quando non è prevista una maggioranza speciale, il Consiglio delibera a maggioranza semplice.
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