Convenzione

Art. 16

In vigore dal 7 giu 1977
I privilegi e le immunità di cui il Centro, i rappresentanti degli Stati membri, nonché il personale e gli esperti del Centro godono nel territorio degli Stati membri sono fissati in un protocollo allegato alla presente Convenzione, di cui costituisce parte integrante, e in un accordo da concludersi fra il Centro e lo Stato sul cui territorio è situata la sede del Centro. Detto accordo è approvato dal Consiglio che delibera conformemente all', paragrafo 3, lettera c).
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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;216#art-c-16

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