Protocollo
Art. 21
In vigore dal 7 giu 1977
Le disposizioni del presente protocollo non possono pregiudicare il diritto di ciascuno Stato membro di prendere ogni precauzione necessaria nell'interesse della propria sicurezza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-04-13;216#art-p-21