Protocollo

Art. 19

In vigore dal 7 giu 1977
1. I privilegi, le immunità e le agevolazioni previsti dal presente protocollo sono esclusivamente accordati nell'interesse del Centro e degli Stati membri e non a vantaggio personale dei beneficiari. 2. Le autorità competenti hanno non solo il diritto ma anche il dovere di togliere l'immunità se questa ostacola l'azione della giustizia, purchè i fini per i quali è stata accordata non ne risultino compromessi. 3. Le autorità competenti di cui al paragrafo 2 sono: - gli Stati membri per quanto concerne i loro rappresentanti; - il Consiglio per quanto concerne il direttore; - il direttore per quanto concerne gli altri membri del personale e gli esperti ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;216#art-p-19

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