Protocollo

Art. 10

In vigore dal 7 giu 1977
1. Per la trasmissione dei dati nel quadro delle sue attività ufficiali, il Centro beneficia, sul territorio di ciascuno Stato membro, di un trattamento altrettanto favorevole di quello accordato da quest'ultimo al proprio servizio meteorologico nazionale, tenuto conto degli impegni internazionali di detto Stato nel settore delle telecomunicazioni. 2. Per le sue comunicazioni ufficiali e il trasferimento di tutti i suoi documenti, il Centro beneficia di un trattamento altrettanto favorevole di quello accordato da ciascuno Stato membro alle altre organizzazioni internazionali, tenuto conto degli impegni internazionali di tale Stato nel settore delle telecomunicazioni. 3. Nessuna censura può essere esercitata nei confronti delle comunicazioni ufficiali del Centro, qualunque sia il mezzo di comunicazione utilizzato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;216#art-p-10

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