Protocollo
Art. 5
In vigore dal 7 giu 1977
I prodotti importati o esportati dal Centro e strettamente necessari all'esercizio delle sue attività ufficiali sono esenti da ogni dazio doganale, imposta o tassa, ad eccezione dei diritti che costituiscano mera retribuzione di servizi resi. Tali prodotti sono del pari esenti da qualsiasi divieto o restrizione all'importazione o all'esportazione. Gli Stati membri prendono, nell'ambito delle loro competenze rispettive, ogni misura utile affinché le operazioni doganali per questi prodotti siano effettuate ai più presto possibile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-04-13;216#art-p-5