Convenzione

Art. 37

Libertà di comunicazione

In vigore dal 4 lug 1976
Libertà di comunicazione 1. Lo Stato di residenza assicura e protegge la libertà di comunicazione dell'ufficio consolare per tutti gli scopi ufficiali. Nel comunicare con le autorità dello Stato di invio, le missioni diplomatiche e gli altri uffici consolari di questo Stato, dovunque essi si trovino, l'ufficio consolare può impiegare tutti i mezzi di comunicazione appropriati, compresi i corrieri diplomatici o consolari, la valigia diplomatica o consolare e i messaggi in codice o in cifra. Tuttavia l'ufficio consolare può installare e utilizzare una stazione radio trasmittente soltanto con il consenso dello Stato di residenza. 2. I colli che costituiscono il bagaglio consolare possono contenere soltanto corrispondenza d'ufficio nonché documenti e oggetti destinati esclusivamente ad uso di ufficio. 3. La corrispondenza d'ufficio dell'ufficio consolare, indipendentemente dai mezzi di comunicazione adottati, così come i sacchi, le valigie e altro bagaglio consolare sigillato, a condizione che rechino visibili contrassegni esteriori indicanti il loro carattere ufficiale, sono inviolabili e non possono essere nè aperti nè trattenuti dalle autorità dello Stato di residenza. 4. I corrieri consolari, ossia le persone incaricate di trasportare i sacchi, le valigie e altro bagaglio consolare, beneficeranno nell'esercizio delle loro funzioni delle stesse facilitazioni, privilegi ed immunità di cui beneficiano nello Stato di residenza i corrieri diplomatici dello Stato di invio. 5. La valigia consolare può essere affidata al comandante di una nave o di un aeromobile di linea diretti ad un porto o ad un punto di entrata autorizzato. Il comandante deve essere munito di un documento ufficiale attestante il numero dei colli formanti la valigia, ma non è considerato corriere consolare. Sulla base di un'intesa con le autorità dello Stato di residenza, l'ufficio consolare può inviare uno dei suoi membri a ritirare, direttamente e liberamente, la valigia dal comandante della nave o dell'aeromobile. Tali disposizioni si applicano anche per la consegna della valigia consolare al comandante della nave o dell'aeromobile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1976-05-05;425#art-c-37

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo