Convenzione
Art. 33
Esenzione dalla requisizione
In vigore dal 4 lug 1976
Esenzione dalla requisizione
I locali consolari e quelli adibiti esclusivamente a residenza del capo dell'ufficio consolare, il loro arredamento, i beni e mezzi di trasporto dell'ufficio consolare non sono soggetti ad alcuna forma di requisizione per qualsiasi scopo. Qualora un esproprio si renda necessario, ai fini della difesa nazionale o della pubblica utilità, saranno adottate tutte le misure possibili per evitare di ostacolare l'esercizio delle funzioni consolari e sarà versato allo Stato di invio senza ritardi un adeguato ed effettivo indennizzo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-05-05;425#art-c-33