Convenzione

Art. 33

Esenzione dalla requisizione

In vigore dal 4 lug 1976
Esenzione dalla requisizione I locali consolari e quelli adibiti esclusivamente a residenza del capo dell'ufficio consolare, il loro arredamento, i beni e mezzi di trasporto dell'ufficio consolare non sono soggetti ad alcuna forma di requisizione per qualsiasi scopo. Qualora un esproprio si renda necessario, ai fini della difesa nazionale o della pubblica utilità, saranno adottate tutte le misure possibili per evitare di ostacolare l'esercizio delle funzioni consolari e sarà versato allo Stato di invio senza ritardi un adeguato ed effettivo indennizzo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1976-05-05;425#art-c-33

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo