Convenzione
Art. 38
Comunicazioni con i cittadini dello Stato di invio
In vigore dal 4 lug 1976
Comunicazioni con i cittadini dello Stato di invio
1. Affinché l'esercizio delle funzioni consolari relative a cittadini dello Stato di invio sia facilitato:
a) il capo dell'ufficio consolare ha la libertà di comunicare con i cittadini dello Stato di invio e di recarsi da loro. I cittadini dello Stato di invio hanno la medesima libertà di comunicare con l'ufficio consolare di questo Stato e di recarvisi;
b) le autorità competenti dello Stato di residenza devono avvertire immediatamente e in ogni caso non oltre 72 ore l'ufficio consolare dello Stato di invio quando, nella sua circoscrizione consolare, un cittadino di questo Stato è arrestato o sottoposto a qualsiasi altra forma di limitazione della libertà personale. Ogni comunicazione indirizzata all'ufficio consolare dalla persona arrestata o sottoposta a qualsiasi altra forma di limitazione della libertà personale deve ugualmente essere trasmessa immediatamente e in ogni caso non oltre 72 ore dalle suddette autorità. Queste autorità devono senza ritardo informare l'interessato dei diritti spettantigli ai sensi del presente comma;
c) il capo dell'ufficio consolare ha il diritto di recarsi da un cittadino dello Stato di invio che sia stato arrestato o sottoposto ad ogni altra forma di limitazione della libertà personale, di intrattenersi e di corrispondere con lui e di provvedere alla nomina del suo rappresentante legale;
d) il capo dell'ufficio consolare ha gli stessi diritti previsti alla lettera c) nei confronti del cittadino dello Stato di invio che sta scontando, in seguito a condanna, una pena detentiva o è sottoposto ad altra forma di limitazione dalla libertà personale.
2. I diritti di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono esercitarsi nel quadro delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza; resta inteso tuttavia che tali leggi e regolamenti devono consentire la piena realizzazione degli scopi per i quali i diritti sono accordati in base al presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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