Convenzione

Art. 39

Comunicazioni con le autorità dello Stato di residenza

In vigore dal 4 lug 1976
Comunicazioni con le autorità dello Stato di residenza Nell'esercizio delle sue funzioni il capo dell'ufficio consolare può rivolgersi: a) agli organi locali competenti della sua circoscrizione consolare; b) agli organi centrali competenti dello Stato di residenza, se ciò è ammesso e nella misura prevista dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi dello Stato di residenza.
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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;425#art-c-39

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Comunicazioni con le autorità dello Stato di residenza (Art. 39 Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare fra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, firmata a Roma il 9 novembre 1973.) — Testo vigente | Portale Normativo