Convenzione
Art. 35
Inviolabilità degli archivi e dei documenti consolari
In vigore dal 4 lug 1976
Inviolabilità degli archivi e dei documenti consolari
Gli archivi e i documenti consolari sono inviolabili in ogni tempo e indipendentemente dal luogo in cui si trovano. Negli archivi consolari debbono essere custoditi soltanto i documenti di ufficio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1976-05-05;425#art-c-35