Convenzione

Art. 35

Inviolabilità degli archivi e dei documenti consolari

In vigore dal 4 lug 1976
Inviolabilità degli archivi e dei documenti consolari Gli archivi e i documenti consolari sono inviolabili in ogni tempo e indipendentemente dal luogo in cui si trovano. Negli archivi consolari debbono essere custoditi soltanto i documenti di ufficio.
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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;425#art-c-35

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