Convenzione

Art. 31

Locali

In vigore dal 4 lug 1976
Locali 1. Lo Stato di residenza deve facilitare l'acquisto nel suo territorio, in conformità alle sue leggi ed ai suoi regolamenti, da parte dello Stato di invio, dei locali necessari all'ufficio consolare, ovvero aiutare detto Stato a procurarsi i locali in altro modo. 2. Lo Stato di residenza deve altresì, ove occorra, aiutare l'ufficio consolare ad ottenere alloggi adeguati per i suoi membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1976-05-05;425#art-c-31

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Locali (Art. 31 Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare fra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, firmata a Roma il 9 novembre 1973.) — Testo vigente | Portale Normativo