Convenzione
Art. 28
Esportazione dei valori in valuta e di altri beni
In vigore dal 4 lug 1976
Esportazione dei valori in valuta e di altri beni
I valori in valuta ed altri beni ricevuti dal capo dell'ufficio consolare, in relazione all'esecuzione delle funzioni consolari, possono essere esportati dallo Stato di residenza soltanto in conformità alle leggi ed ai regolamenti di detto Stato.
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Prourn:nir:stato:legge:1976-05-05;425#art-c-28