Convenzione

Art. 24

Possibilità di intervento delle autorità dello Stato di residenza

In vigore dal 4 lug 1976
Possibilità di intervento delle autorità dello Stato di residenza Le autorità dello Stato di residenza non interferiranno in alcuna questione sorta a bordo della nave dello Stato di invio, salvo che non si verifichino avvenimenti tali da turbare l'ordine pubblico nel porto o a terra o che in essi siano coinvolte persone estranee all'equipaggio della nave.
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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;425#art-c-24

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Possibilità di intervento delle autorità dello Stato di residenza (Art. 24 Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare fra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, firmata a Roma il 9 novembre 1973.) — Testo vigente | Portale Normativo