Art. 24 · Possibilità di intervento delle autorità dello Stato di residenza
Convenzione

Art. 24

24 / 56

Possibilità di intervento delle autorità dello Stato di residenza

In vigore dal 4 lug 1976
Possibilità di intervento delle autorità dello Stato di residenza Le autorità dello Stato di residenza non interferiranno in alcuna questione sorta a bordo della nave dello Stato di invio, salvo che non si verifichino avvenimenti tali da turbare l'ordine pubblico nel porto o a terra o che in essi siano coinvolte persone estranee all'equipaggio della nave.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1976-05-05;425#art-c-24