Convenzione
Art. 24
24 / 56Possibilità di intervento delle autorità dello Stato di residenza
In vigore dal 4 lug 1976
Possibilità di intervento delle autorità dello Stato di residenza
Le autorità dello Stato di residenza non interferiranno in alcuna questione sorta a bordo della nave dello Stato di invio, salvo che non si verifichino avvenimenti tali da turbare l'ordine pubblico nel porto o a terra o che in essi siano coinvolte persone estranee all'equipaggio della nave.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-05-05;425#art-c-24