Convenzione
Art. 21
Funzioni in materia di tutela e curatela
In vigore dal 4 lug 1976
Funzioni in materia di tutela e curatela
1. Quando è necessario provvedere alla nomina di un tutore o di un curatore per una persona che è cittadino dello Stato di invio, come pure alla nomina di un curatore dei beni di una persona assente che è cittadino dello Stato di invio, le autorità dello Stato di residenza ne informano senza ritardo l'ufficio consolare dello Stato di invio.
2. Il capo dell'ufficio consolare può rivolgersi alle competenti autorità dello Stato di residenza per la nomina del tutore o del curatore di un cittadino dello Stato di invio, come pure per la nomina di un curatore dei beni di un assente, cittadino dello stesso Stato di invio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-05-05;425#art-c-21