Convenzione
Art. 27
Funzioni relative alla navigazione aerea
In vigore dal 4 lug 1976
Funzioni relative alla navigazione aerea
Le disposizioni degli , e 26 si applicano alla navigazione aerea a condizione che non contrastino con gli accordi internazionali in vigore tra le due Parti contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-05-05;425#art-c-27