Convenzione

Art. 32

Inviolabilità dei locali consolari

In vigore dal 4 lug 1976
Inviolabilità dei locali consolari 1. I locali consolari sono inviolabili. Le autorità dello Stato di residenza non possono penetrare nei locali consolari se non con il consenso del capo dell'ufficio consolare, della persona da lui designata o del capo della missione diplomatica dello Stato di invio. Tuttavia questo consenso può essere presunto nel caso di incendio od altro sinistro che renda necessarie misure protettive immediate ferma restando le disposizioni dell' della presente Convenzione. 2. Lo Stato di residenza adotterà ogni misura appropriata per proteggere i locali consolari da qualsiasi intrusione o danno e per prevenire ogni turbamento della tranquillità e ogni menomazione della dignità dell'ufficio consolare. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì ai locali che siano destinati esclusivamente a residenza del capo dell'ufficio consolare, a condizione che si trovino nello stesso edificio o nel medesimo compendio in cui sono situati i locali consolari.
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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;425#art-c-32

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