Convenzione

Art. 36

Libertà di movimento

In vigore dal 4 lug 1976
Libertà di movimento Salvo quanto stabilito dalle leggi e regolamenti relativi alle zone il cui accesso è proibito o limitato per ragioni di sicurezza nazionale, lo Stato di residenza assicura la libertà di movimento e di circolazione nell'ambito del suo territorio a tutti i membri dell'ufficio consolare.
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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;425#art-c-36

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