Art. 31 · Locali
Convenzione

Art. 31

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Locali

In vigore dal 4 lug 1976
Locali 1. Lo Stato di residenza deve facilitare l'acquisto nel suo territorio, in conformità alle sue leggi ed ai suoi regolamenti, da parte dello Stato di invio, dei locali necessari all'ufficio consolare, ovvero aiutare detto Stato a procurarsi i locali in altro modo. 2. Lo Stato di residenza deve altresì, ove occorra, aiutare l'ufficio consolare ad ottenere alloggi adeguati per i suoi membri.
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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;425#art-c-31