Convenzione
Art. 39
39 / 56Comunicazioni con le autorità dello Stato di residenza
In vigore dal 4 lug 1976
Comunicazioni con le autorità dello Stato di residenza
Nell'esercizio delle sue funzioni il capo dell'ufficio consolare può rivolgersi:
a) agli organi locali competenti della sua circoscrizione consolare;
b) agli organi centrali competenti dello Stato di residenza, se ciò è ammesso e nella misura prevista dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi dello Stato di residenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-05-05;425#art-c-39