Convenzione

Art. 44

Deposizione in qualità di testimone

In vigore dal 4 lug 1976
Deposizione in qualità di testimone 1. I membri dell'ufficio consolare possono essere convocati in qualità di testimoni nel corso di un procedimento giudiziario o amministrativo. Gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio non possono rifiutarsi di deporre se non nei casi indicati nel paragrafo 3 del presente articolo. Se un funzionario consolare si rifiuta di testimoniare, nessuna misura coercitiva può essere adottata riti suoi confronti. 2. L'autorità che richiede la deposizione testimoniale deve evitare di ostacolare il funzionario consolare nell'esercizio delle sue funzioni. Quando ciò è possibile, tale autorità può raccogliere la deposizione nell'abitazione del funzionario o nell'ufficio consolare, ovvero accettare una dichiarazione scritta del funzionario. 3. I membri dell'ufficio consolare non sono obbligati a deporre su fatti connessi all'esercizio delle loro funzioni nè ad esibire la corrispondenza e i documenti relativi a tali funzioni. Essi hanno così il diritto di rifiutarsi di deporre in qualità di esperti del diritto dello Stato di invio. 4. I membri di famiglia dei membri dell'ufficio consolare possono rifiutarsi di testimoniare, nel corso di un procedimento giudiziario o amministrativo, sulle circostanze relative alle attività dell'ufficio consolare.
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Deposizione in qualità di testimone (Art. 44 Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare fra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, firmata a Roma il 9 novembre 1973.) — Testo vigente | Portale Normativo