Convenzione

Art. 42

Inviolabilità personale dei funzionari consolari

In vigore dal 4 lug 1976
Inviolabilità personale dei funzionari consolari 1. Il funzionario consolare non può essere sottoposto ad alcuna forma di arresto o di detenzione se non nel caso in cui abbia commesso un reato grave e sulla base di una decisione dell'autorità competente dello Stato di residenza. Per reato grave si deve intendere ogni reato non colposo per il quale la legislazione dello Stato di residenza prevede una pena non inferiore nel minimo a 5 anni di reclusione o una pena più grave. 2. Ad eccezione del caso previsto al paragrafo 1 del presente articolo, il funzionario consolare non può essere posto in stato di detenzione o sottoposto a qualsiasi forma di limitazione della libertà personale se non in esecuzione di una decisione giudiziaria definitiva dello Stato di residenza. 3. Il funzionario consolare, quando è sottoposto a procedimento penale, è obbligato a presentarsi davanti alle autorità competenti. Tuttavia, detto procedimento deve essere condotto con i riguardi dovutigli in considerazione della sua posizione ufficiale e, ad eccezione del caso contemplato nel paragrafo 1 del presente articolo, in modo da ostacolare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari. Quando, nelle circostanze previste al paragrafo 1 del presente articolo, si renda necessario l'arresto o il fermo del funzionario consolare, il procedimento a suo carico deve essere iniziato senza indugio. 4. Nel caso di arresto o di fermo di un membro del personale consolare o se, comunque, e iniziato contro di lui un procedimento penale, le autorità competenti dello Stato di residenza ne danno immediato avviso al capo dell'ufficio consolare dello Stato di invio. 5. Il capo dell'ufficio consolare gode dell'inviolabilità personale. Egli non può essere sottoposto ad alcuna forma di arresto o di detenzione.
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Inviolabilità personale dei funzionari consolari (Art. 42 Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare fra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, firmata a Roma il 9 novembre 1973.) — Testo vigente | Portale Normativo