Convenzione
Art. 47
Esenzione fiscale
In vigore dal 4 lug 1976
Esenzione fiscale
1. I funzionari e gli impiegati consolari e i membri di famiglia, a condizione che non possiedono la cittadinanza dello Stato de residenza, sono esenti da ogni tassa e imposta personale o reale, statale, regionale, provinciale e comunale, ad eccezione:
a) delle imposte indirette normalmente incorporate nei prezzi delle merci e dei servizi;
b) delle tasse e imposte sui beni immobili privati situati nel territorio dello Stato di residenza;
c) delle imposte di successione e delle imposte sui trasferimenti di proprietà percepite dallo Stato di residenza, con la riserva contenuta nell', lettera b);
d) delle tasse e imposte su qualsiasi provento privato avente la propria fonte nello Stato di residenza;
e) delle imposte e tasse percepite quale corrispettivo della prestazione di determinati servizi;
f) delle tasse e delle imposte giudiziarie, di registro, di bollo, d'ipoteca e di altre tasse, imposte o diritti percepiti dagli organi dello Stato di residenza per attività di ufficio.
2. I membri del personale di servizio che non siano cittadini dello Stato di residenza sono esenti dalle tasse e dalle imposte sulla retribuzione del lavoro effettuato alle dipendenze dell'ufficio consolare.
3. I membri dell'ufficio consolare che hanno al loro servizio delle persone la cui retribuzione non è esente dall'imposta sui redditi nello Stato di residenza, debbono adempiere agli obblighi posti a carico dei datori di lavoro, in relazione a detta imposta, dalle leggi e dai regolamenti di detto Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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