Art. 47 · Esenzione fiscale
Convenzione

Art. 47

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Esenzione fiscale

In vigore dal 4 lug 1976
Esenzione fiscale 1. I funzionari e gli impiegati consolari e i membri di famiglia, a condizione che non possiedono la cittadinanza dello Stato de residenza, sono esenti da ogni tassa e imposta personale o reale, statale, regionale, provinciale e comunale, ad eccezione: a) delle imposte indirette normalmente incorporate nei prezzi delle merci e dei servizi; b) delle tasse e imposte sui beni immobili privati situati nel territorio dello Stato di residenza; c) delle imposte di successione e delle imposte sui trasferimenti di proprietà percepite dallo Stato di residenza, con la riserva contenuta nell', lettera b); d) delle tasse e imposte su qualsiasi provento privato avente la propria fonte nello Stato di residenza; e) delle imposte e tasse percepite quale corrispettivo della prestazione di determinati servizi; f) delle tasse e delle imposte giudiziarie, di registro, di bollo, d'ipoteca e di altre tasse, imposte o diritti percepiti dagli organi dello Stato di residenza per attività di ufficio. 2. I membri del personale di servizio che non siano cittadini dello Stato di residenza sono esenti dalle tasse e dalle imposte sulla retribuzione del lavoro effettuato alle dipendenze dell'ufficio consolare. 3. I membri dell'ufficio consolare che hanno al loro servizio delle persone la cui retribuzione non è esente dall'imposta sui redditi nello Stato di residenza, debbono adempiere agli obblighi posti a carico dei datori di lavoro, in relazione a detta imposta, dalle leggi e dai regolamenti di detto Stato.
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