Convenzione
Art. 46
Esenzione dalla registrazione e dal permesso di soggiorno
In vigore dal 4 lug 1976
Esenzione dalla registrazione e dal permesso di soggiorno
1. I membri dell'ufficio consolare ed i membri di famiglia sono esentati da tutti gli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza per quanto attiene alla registrazione degli stranieri e all'ottenimento del permesso di soggiorno.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano, tuttavia, tagli impiegati consolari ed ai membri del personale di servizio che non siano impiegati permanenti dello Stato di invio o che esercitino nello Stato di residenza una attività privata remunerata, nè si applicano ai membri delle loro famiglie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-05-05;425#art-c-46