Convenzione
Art. 45
Rinuncia ai privilegi e alle immunità
In vigore dal 4 lug 1976
Rinuncia ai privilegi e alle immunità
1. Lo Stato di invio può rinunciare, nei singoli casi, ai privilegi e alle immunità previsti negli della presente Convenzione.
2. Tale rinuncia deve sempre essere espressa e deve essere comunicata per iscritto allo Stato di residenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-05-05;425#art-c-45