Art. 45 · Rinuncia ai privilegi e alle immunità
Convenzione

Art. 45

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Rinuncia ai privilegi e alle immunità

In vigore dal 4 lug 1976
Rinuncia ai privilegi e alle immunità 1. Lo Stato di invio può rinunciare, nei singoli casi, ai privilegi e alle immunità previsti negli della presente Convenzione. 2. Tale rinuncia deve sempre essere espressa e deve essere comunicata per iscritto allo Stato di residenza.
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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;425#art-c-45