Convenzione

Art. 48

Esenzione dai diritti doganali e dalla visita doganale

In vigore dal 4 lug 1976
Esenzione dai diritti doganali e dalla visita doganale 1. Lo Stato di residenza autorizza, nel rispetto delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, l'importazione e l'esportazione ed accorda l'esenzione dai dazi doganali, tasse ed altri diritti connessi, diversi dalle spese di deposito, di trasporto o attinenti a servizi analoghi, per gli oggetti destinati ad uso ufficiale dell'ufficio consolare, compresi i mezzi di trasporto. 2. Lo Stato di residenza autorizza, nel rispetto delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, l'entrata, ed accorda l'esenzione dai dazi doganali, tasse ed altri diritti connessi, diversi dalle spese di deposito, di trasporto o attinenti a servizi analoghi, per gli oggetti esclusivamente destinati al consumo ed all'uso personale del funzionario consolare e dei membri di famiglia, ivi compresi gli oggetti destinati alla sua sistemazione. 3. Gli impiegati consolari e i membri di famiglia beneficiano dei privilegi e delle esenzioni previste dal paragrafo 2 del presente articolo, per quanto attiene agli oggetti importati in occasione della loro prima sistemazione. 4. I funzionari e gli impiegati consolari, nonché i membri di famiglia, godono delle esenzioni e dei privilegi definiti al paragrafo 2 del presente articolo per l'esportazione degli oggetti di loro proprietà quando lasciano lo Stato di residenza a seguito della cessazione dalle funzioni del funzionario consolare o dalle mansioni dell'impiegato dell'ufficio consolare. 5. I bagagli personali accompagnati dei funzionari e dei membri di famiglia sono esenti dalla visita doganale. Non possono essere sottoposti a visita, se non nel caso in cui si abbiano ragioni serie di supporre che contengano oggetti diversi da quelli menzionati nel paragrafo 2 del presente articolo. Tale visita può aver luogo solo in presenza del funzionario interessato o di un membro di famiglia.
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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;425#art-c-48

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