Convenzione
Art. 53
Delega ad altri funzionari consolari delle funzioni del capo dell'ufficio consolare
In vigore dal 4 lug 1976
Delega ad altri funzionari consolari delle funzioni del capo dell'ufficio consolare
Le funzioni del capo dell'ufficio consolare previste nella presente Convenzione possono essere esercitate anche dagli altri funzionari consolari che siano stati a questo fine delegati dal capo dell'ufficio consolare o dalle competenti autorità dello Stato di invio.
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Prourn:nir:stato:legge:1976-05-05;425#art-c-53