Convenzione

Art. 53

Delega ad altri funzionari consolari delle funzioni del capo dell'ufficio consolare

In vigore dal 4 lug 1976
Delega ad altri funzionari consolari delle funzioni del capo dell'ufficio consolare Le funzioni del capo dell'ufficio consolare previste nella presente Convenzione possono essere esercitate anche dagli altri funzionari consolari che siano stati a questo fine delegati dal capo dell'ufficio consolare o dalle competenti autorità dello Stato di invio.
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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;425#art-c-53

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Delega ad altri funzionari consolari delle funzioni del capo dell'ufficio consolare (Art. 53 Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare fra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, firmata a Roma il 9 novembre 1973.) — Testo vigente | Portale Normativo