Convenzione
Art. 54
Esercizio delle funzioni consolari da parte della missione diplomatica
In vigore dal 4 lug 1976
Esercizio delle funzioni consolari da parte della missione diplomatica
1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano ugualmente nel caso in cui le attività consolari siano esercitate dalla missione diplomatica dello Stato di invio.
2. Il nome e cognome dei membri della missione diplomatica, destinati alla sezione consolare della missione, o che sono incaricati in altra maniera dell'esercizio di funzioni consolari, devono essere comunicati al Ministero degli affari esteri dello Stato di residenza.
3. Le norme del diritto internazionale concernenti le relazioni diplomatiche continuano ad applicarsi ai privilegi ed immunità di cui beneficiano i membri della missione diplomatica menzionati al paragrafo 2 del presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-05-05;425#art-c-54