Convenzione

Art. 55

Esercizio di funzioni consolari per conto di uno Stato terzo

In vigore dal 4 lug 1976
Esercizio di funzioni consolari per conto di uno Stato terzo A seguito di notifica allo Stato di residenza ed in assenza di una espressa opposizione di questo, l'ufficio consolare dello Stato di invio può esercitare nello Stato di residenza le funzioni consolari per conto di uno Stato terzo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1976-05-05;425#art-c-55

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Esercizio di funzioni consolari per conto di uno Stato terzo (Art. 55 Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare fra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, firmata a Roma il 9 novembre 1973.) — Testo vigente | Portale Normativo