Convenzione
Art. 55
Esercizio di funzioni consolari per conto di uno Stato terzo
In vigore dal 4 lug 1976
Esercizio di funzioni consolari per conto di uno Stato terzo
A seguito di notifica allo Stato di residenza ed in assenza di una espressa opposizione di questo, l'ufficio consolare dello Stato di invio può esercitare nello Stato di residenza le funzioni consolari per conto di uno Stato terzo.
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Prourn:nir:stato:legge:1976-05-05;425#art-c-55