Convenzione
Art. 50
Esenzione del servizio militare e da prestazioni obbligatorie
In vigore dal 4 lug 1976
Esenzione del servizio militare e da prestazioni obbligatorie
Lo Stato di residenza esenta i membri dell'ufficio consolare e i membri di famiglia che non abbiano la cittadinanza di tale Stato:
a) dall'obbligo del servizio militare;
b) da ogni prestazione personale e dai servizi di interesse pubblico, di qualsiasi natura essi siano, e dagli oneri militari quali requisizioni, contributi e alloggi militari.
Storico versioni
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