Convenzione

Art. 50

Esenzione del servizio militare e da prestazioni obbligatorie

In vigore dal 4 lug 1976
Esenzione del servizio militare e da prestazioni obbligatorie Lo Stato di residenza esenta i membri dell'ufficio consolare e i membri di famiglia che non abbiano la cittadinanza di tale Stato: a) dall'obbligo del servizio militare; b) da ogni prestazione personale e dai servizi di interesse pubblico, di qualsiasi natura essi siano, e dagli oneri militari quali requisizioni, contributi e alloggi militari.
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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;425#art-c-50

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