Convenzione
Art. 37
37 / 56Libertà di comunicazione
In vigore dal 4 lug 1976
Libertà di comunicazione
1. Lo Stato di residenza assicura e protegge la libertà di comunicazione dell'ufficio consolare per tutti gli scopi ufficiali.
Nel comunicare con le autorità dello Stato di invio, le missioni diplomatiche e gli altri uffici consolari di questo Stato, dovunque essi si trovino, l'ufficio consolare può impiegare tutti i mezzi di comunicazione appropriati, compresi i corrieri diplomatici o consolari, la valigia diplomatica o consolare e i messaggi in codice o in cifra. Tuttavia l'ufficio consolare può installare e utilizzare una stazione radio trasmittente soltanto con il consenso dello Stato di residenza.
2. I colli che costituiscono il bagaglio consolare possono contenere soltanto corrispondenza d'ufficio nonché documenti e oggetti destinati esclusivamente ad uso di ufficio.
3. La corrispondenza d'ufficio dell'ufficio consolare, indipendentemente dai mezzi di comunicazione adottati, così come i sacchi, le valigie e altro bagaglio consolare sigillato, a condizione che rechino visibili contrassegni esteriori indicanti il loro carattere ufficiale, sono inviolabili e non possono essere nè aperti nè trattenuti dalle autorità dello Stato di residenza.
4. I corrieri consolari, ossia le persone incaricate di trasportare i sacchi, le valigie e altro bagaglio consolare, beneficeranno nell'esercizio delle loro funzioni delle stesse facilitazioni, privilegi ed immunità di cui beneficiano nello Stato di residenza i corrieri diplomatici dello Stato di invio.
5. La valigia consolare può essere affidata al comandante di una nave o di un aeromobile di linea diretti ad un porto o ad un punto di entrata autorizzato. Il comandante deve essere munito di un documento ufficiale attestante il numero dei colli formanti la valigia, ma non è considerato corriere consolare. Sulla base di un'intesa con le autorità dello Stato di residenza, l'ufficio consolare può inviare uno dei suoi membri a ritirare, direttamente e liberamente, la valigia dal comandante della nave o dell'aeromobile.
Tali disposizioni si applicano anche per la consegna della valigia consolare al comandante della nave o dell'aeromobile.
Storico versioni
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