Convenzione
Art. 6
In vigore dal 27 giu 1976
Il doppio cittadino che, in virtù di un arruolamento volontario nelle forze armate di uno dei due Stati, avrà compiuto servizi di durata almeno eguale a quella del servizio militare in detto Stato all'epoca del suo arruolamento, sarà considerato come aver soddisfatto i suoi obblighi di servizio militare nei confronti dell'altro Stato.
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