Convenzione

Art. 7

In vigore dal 27 giu 1976
Durante il compimento in uno dei due Stati degli obblighi di servizio militare in seguito ad ordine di chiamata o di arruolamento volontario, il doppio cittadino è considerato in situazione regolare nei riguardi della legislazione dell'altro Stato.
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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;401#art-c-7

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