Convenzione
Art. 7
In vigore dal 27 giu 1976
Durante il compimento in uno dei due Stati degli obblighi di servizio militare in seguito ad ordine di chiamata o di arruolamento volontario, il doppio cittadino è considerato in situazione regolare nei riguardi della legislazione dell'altro Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1976-05-05;401#art-c-7