Convenzione

Art. 5

In vigore dal 27 giu 1976
Per l'applicazione delle disposizioni di cui all' della presente Convenzione: 1. Il doppio cittadino, esentato per inattitudine fisica o dispensato dal compiere i suoi obblighi di servizio militare nello Stato in cui egli deve compierli, in conformità alle norme di cui agli , sarà considerato come aver soddisfatto gli obblighi stessi. 2. Tuttavia, se si sarà valso della facoltà di scelta prevista al paragrafo primo dell', egli non potrà beneficiare di dispensa dal servizio militare che nella misura in cui la stessa disposizione esista contemporaneamente nella legislazione dei due Stati.
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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;401#art-c-5

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