Convenzione

Art. 9

In vigore dal 27 giu 1976
1. In caso di mobilitazione, ciascuno dei due Stati può richiamare sotto le armi solo i doppi cittadini che hanno la loro residenza abituale nel suo territorio e coloro che, avendo adempiuto agli obblighi militari secondo la sua legislazione, risiedono in un Paese terzo. 2. I doppi cittadini che hanno risposto ad un ordine di mobilitazione in uno dei due Stati saranno considerati in situazione regolare nei confronti della legislazione dell'altro Stato.
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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;401#art-c-9

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