Convenzione
Art. 4
In vigore dal 27 giu 1976
1. Il doppio cittadino che, conformemente alle norme enunciate nei precedenti articoli, avrà soddisfatto gli obblighi del servizio militare ai quali è sottoposto dalla legislazione di una delle Parti, sarà considerato come aver soddisfatto gli obblighi stessi nei confronti dell'altra Parte.
2. Il doppio cittadino che ha acquistato la seconda cittadinanza dopo aver soddisfatto gli obblighi del servizio militare nei confronti della Parte di cui già possedeva la cittadinanza sarà considerato come aver soddisfatto gli obblighi del servizio militare nei confronti dell'altra Parte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-05-05;401#art-c-4